FIGC, provvedimento estensione contratti
di Hellas Live
Pubblicato il : 23 Giugno 2020 - 09:30
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Il Presidente Federale - Considerato che, a seguito della emergenza Covid -19, gran parte dei campionati di calcio sono stati sospesi a livello internazionale ed analogamente, in Italia, la Figc ha disposto la sospensione dell’attività ufficiale dal 10 marzo 2020, in ossequio ai provvedimenti emanati dall’autorità governativa; - tenuto conto che la FIFA, con documento “Covid – 19. Football Regulatory Issues” dello scorso 7 aprile, nell’auspicio di poter riprendere le attività e concludere i campionati in corso, ha autorizzato le singole Federazioni ad estendere la durata delle stagioni sportive oltre il 30 giugno 2020; - preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari data, ha deciso di prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il settore professionistico, fissando al 1 settembre 2020 l’inizio della stagione sportiva 2020/2021; - atteso che la FIGC, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n. 207, 208 e 209 di pari data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a partire dal 20 giugno 2020, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020; - considerato inoltre che la FIFA, nelle linee guida emanate con il citato documento di Aprile e nelle successive FAQ pubblicate l’11 giugno 2020, richiamando l’attenzione sull’inderogabile principio della integrità della competizione sportiva, ha raccomandato che i campionati in corso siano conclusi con le rose disponibili al momento della sospensione, indipendentemente dalla scadenza dei contratti economici tra società e tesserati prevista al 30 giugno 2020; - considerato altresì che la UEFA, nel disporre la prosecuzione delle competizioni da essa organizzate, ha chiarito che le squadre ancora in lizza devono concludere le stesse con le rose disponibili al momento della sospensione; - tenuto conto che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell’8 giugno 2020, ha stabilito che le squadre, per concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare esclusivamente i loro tesserati alla data dell’11 giugno 2020; - tenuto altresì conto che la FIFA ha all’uopo invitato tutte le componenti interessate a considerare estesa fino alla chiusura della stagione sportiva 2019/2020 la durata dei contratti economici in scadenza al 30 giugno 2020 e decorrenti dal 1 settembre 2020 i contratti della stagione sportiva 2020/2021; - considerato che la stessa FIFA ha auspicato tale soluzione, ricordando che il Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori individua la stagione sportiva con il periodo di inizio e termine delle competizioni ufficiali; adotta le linee guida di seguito indicate, affinché tutte le componenti interessate se ne attengano, al fine di consentire la concreta attuazione di quanto previsto al punto 7 e di garantire il più possibile omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali, nell’auspicato clima di unità di intenti cui deve ispirarsi il sistema calcio per affrontare la straordinarietà originata dalla emergenza COVID-19: a) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere; b) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020; c) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020; d) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lettera c), in caso di accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: i) sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; ii) sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021 (relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito modulo federale; e) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti; f) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera d); g) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti; h) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid - 19, con conseguente non impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi; i) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al 1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le Parti; j) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020. Fonte: figc.itCosa ne pensi?